Una sanzione pesantissima per il giocatore del Calvisano al centro di un caso che ha scatenato non poche polemiche
Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 26, comma 1, lett. K), 26/2 lett. a) (colpo al volto) e b) (manifesta vulnerabilità della persona offesa), nonché art. 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e Delibera Federale 99/2012;
– accoglie il reclamo proposto;
-infligge al tesserato giocatore sig. FERRARO LUIGI Tess. 115940 del Cammi Calvisano la sanzione della squalifica i mesi cinque aggravata di ulteriori due mesi per la presenza delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), RdG, per un totale di complessivi 7 (SETTE) MESI DI SQUALIFICA ( dal 10 Gennaio 2013 al 9 Agosto 2013 compresi).
La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.
Questa la decisione del giudice sportivo per il pugno a freddo rifilato da Luigi Ferraro al giocatore del Viadana Riccardo Pavan pochi giorni prima di Natale in occasione della partita di Eccellenza tra le due squadre lombarde. Squalifica pesantissima, ma forse giusta. Il giocatore, vista la pausa estiva, tornerebbe ad essere disponibile solo ad ottobre. Il Calvisano, con ogni probabilità, presenterà ricorso.
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