Una storia molto italiana che però non stupisce più di tanto: cavilli, burocrazia e scarsa capacità di guardare oltre il proprio naso
Tempo fa vi avevamo parlato di un bando di concorso presentato dal Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio che metteva a disposizioni alcuni fondi “per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva”. Non erano molti soldi, ma sempre meglio di nulla. Bastava presentare un progetto e una commissione avrebbe giudicato i più meritevoli per l’assegnazione delle disponibilità economiche.
Ecco, cancellate tutto: una sentenza della Consulta ha annullato quel bando dopo un ricorso presentato dalla Regione Veneto perché “la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali”. Tutti a curarsi il proprio giardinetto, che bello. Di seguito il dispositivo completo della sentenza.
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva e sentenza della Corte Costituzionale – Informazione istituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 ottobre u.s., decidendo sulla base di un ricorso avanzato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.
Tale articolo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” per cui era stato emesso il bando per la presentazione dei relativi progetti.
Secondo la Corte la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché fonte di sovrapposizione fra politiche e indirizzi del governo centrale e locale.
La Consulta ha pertanto stabilito l’illegittimità del Fondo del governo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti.
Preso atto della sentenza, il Dipartimento per lo Sport e l’Ufficio di gabinetto del Ministro per lo Sport stanno lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport.
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