Quattro punti di penalizzazione per entrambe le società e divisione equa delle spese arbitrali sostenute
La storia ormai è arcinota, ed è quella della partita di Serie C laziale che doveva disputarsi domenica scorsa a Roma. Sulla vicenda vi rimandiamo a questo link.
Di seguito postiamo invece il dispositivo della sentenza del Giudice Sportivo che sanziona entrambe le società con 4 punti di penalizzazione e la divisione delle spese arbitrali al 50% (300 euro per ognuno dei due club). Non solo: vine fatto espresso “divieto ai tesserati di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione o della dignità della F.I.R., dei suoi Organi, delle altre Società o di ogni altro soggetto appartenente all’ordinamento federale” e che “si ritiene che nulla sia avvenuto poiché nessuno dei dirigenti delle due squadre ha provveduto a stilare denunce o chiamare le forze dell’ordine”.
Sembra quasi che si sia deciso di non decidere. Sembra.
Il Giudice Sportivo Regionale,
in ordine alla gara che si sarebbe dovuta disputare in data 23.03.2014 alle ore 14.30 tra ALL REDS RUGBY ROMA ASD e RUGBY CORSARI ASD, del Campionato di Serie C, presso il campo “Ex-Cinodromo della Capitale”, letto il referto del Direttore di gara Sig. Marco Carrera e le dichiarazioni dei dirigenti accompagnatori delle due squadre, da cui risulta:
a) al Direttore di gara si presentava il dirigente della Rugby Corsari (ore 14.00) riferendo che” …. aveva difficoltà a far entrare la sua squadra all’interno dell’impianto” per non meglio precisati motivi;
b) il direttore di gara, allora, arrivato fino all’ingresso dell’impianto, notava “ … un folto numero di persone che stazionava lì davanti” senza rilevare nessuna situazione di pericolo;
c) alle 14.40 presso l’impianto si presentavano il dirigente della società Rugby Corsari Sig. Fiano, il capitano Sig. Alesse e due giocatori, i Sigg.ri Zoppet e Parrilli per cui il direttore di gara, a cui la lista era stata consegnata, poteva effettuare il riconoscimento soltanto delle sopraindicate persone, non essendo presenti gli altri giocatori;
d) alle 14.55 veniva effettuato il riconoscimento, da parte del Sig. Carrera, dei quattordici (14) giocatori presenti nella lista gara della società All Reds Rugby Roma Asd e veniva unitamente presentata una dichiarazione a firma del dirigente della stessa società che dichiarava: “… all’arrivo della squadra ospite, un gruppo di persone, estranee alla società All Reds Rugby Roma, presenti nel piazzale esterno all’impianto sportivo, impediva l’accesso alla struttura ad un tesserato della società Corsari Rugby”;
e) dalle dichiarazioni allegata al referto arbitrale risulta che nessuna delle due squadre ha ritenuto di dover scendere in campo;
f) non risulta che vi fossero gravi problemi di ordine pubblico, poiché nessuno dei dirigenti presenti ha provveduto a chiamare le forze dell’ordine e il direttore di gara non ha ravvisato nulla che potesse impedire il regolare svolgimento della gara all’interno dell’impianto sportivo.
Pertanto, per quanto sopra letto e ritenuto, questo G.S., letto l’art. 28 del Regolamento di Giustizia Sportiva
DICHIARA
Entrambe le squadre All Reds Rugby Rugby Roma Asd e Rugby Corsari Asd rinunciatarie ed applica alle stesse la sanzione di quattro punti in classifica e la perdita della gara, oltre alla sanzione pecuniaria per ciascuna di € 300.00= (TRECENTO/00) ed il pagamento delle spese arbitrali da applicarsi solidalmente alle due società.
Inoltre, lo stesso Giudice precisa che, ai sensi dell’art. 20 R.d.G., è fatto divieto ai tesserati di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione o della dignità della F.I.R., dei suoi Organi, delle altre Società o di ogni altro soggetto appartenente all’ordinamento federale” e che, ancora, l’art. 48 recita “… qualunque tesserato sia venuto a conoscenza di fatti aventi rilevanza disciplinare esercita (tramite denuncia) l’azione disciplinare innanzi al competente Organo (Procura Federale): si ritiene che nulla sia avvenuto poiché nessuno dei dirigenti delle due squadre ha provveduto a stilare denunce o chiamare le forze dell’ordine.
Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto, letti attentamente il referto arbitrale e le “dichiarazioni” dei responsabili delle due Società di cui all’oggetto, il G.S.R.
P.Q.M.
1) Visti gli artt. 28/1 lett. E) R.d.G., l’art. 16 lett. c), art. 24 lett. a) e art. 25 lett. a) Reg.Attività Sportiva omologa la gara All Reds Rugby Roma Asd e Rugby Corsari Asd, con il risultato di 0-20 (0-4) attribuito a sfavore di entrambi i soggetti affiliati a carico dei quali si applica, per loro responsabilità, la sanzione della perdita della gara, in quanto rinunciatarie, la penalizzazione per entrambe le società di quattro punti in classifica, oltre alla sanzione pecuniaria di € 300.00=(TRECENTO/EURO) ciascuna;
2) Sanziona le medesime società al pagamento solidale al 50% ciascuna delle spese arbitrali;
Roma 26 Marzo 2014
(Avv. Marina Tallarico)
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