La sostenibile (?) precarietà del rugby italiano, tra debiti e cessioni di titoli sportivi

Il Consiglio Federale di Bologna ha dato il via libera alla nuova stagione ma le situazioni difficili sono state davvero sanate?

ph. Alfio Guarise

Il titolo sportivo costituisce l’insieme delle condizioni regolamentari che permettono ai soggetti affiliati l’iscrizione e la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrono tutti i requisiti previsti dalle norme federali*.
Questa la definizione che si trova nel Regolamento FIR, articolo 4. La cessione del titolo sportivo non è certo una novità nel rugby italiano, ma bisognerebbe dire nello sport italiano in realtà: rimanendo solo agli ultimi anni a questa opzione sono ricorsi il Rovigo e il Calvisano (che alla fine dello scorso decennio ha dato vita ad una autoretrocessione guidata, diciamo così, che ai tempi diede vita a un codazzo notevole di polemiche), tanto per fare esempi importanti, e ora grazie alla cessione del titolo sportivo nella prossima stagione di Eccelenza ci saranno anche Viadana e L’Aquila. Con loro pure i disastrati Cavalieri Prato, ovvero le tre situazioni più critiche da un punto di vista economico.

 

Certo non mancano le differenze tra le tre realtà citate (e si inseguono indiscrezioni che pure un’altra società avrebbe fatto richiesta di cessione del titolo sportivo), con i lombardi che hanno sistemato la propria posizione ormai da un paio di mesi e vanno verso una stagione che definiremmo di ricostruzione ma dalle basi comunque abbastanza solide, o così sembrerebbe; L’Aquila ha più difficoltà e di fatto deve ancora iniziare a fare un mercato, necessita di nuove sponsorizzazioni ma comunque è una realtà che può stare in piedi e anche se le criticità sono tante può comunque affrontare la stagione. I veri dubbi riguardavano i Cavalieri Prato, che non hanno ceduto il titolo sportivo come un po’ tutti ci aspettavamo e oggi con un numero di giocatori sotto contratto che si possono contare sulle dita di una mano, una situazione finanziaria difficilissima ormai da un paio di anni e ancora tutta da verificare: il club toscano avrà anche sistemato i suoi problemi pregressi (vedremo cosa succederà nei prossimi mesi) ma da qui a poter affrontare in modo adeguato un campionato d’Eccellenza ce ne corre.
Questa la situazione il giorno dopo il consiglio federale che ha stabilito chi prenderà parte al massimo campionato italiano. Sullo sfondo della fotografia ci sono situazioni che vengono da lontano, con giocatori che qua e là aspettano mensilità arretrate (l’assenza di lodi arbitrali non significa infatti la mancanza di situazioni pendenti, laddove società e atleti possono aver trovato accordi privati. I soldi arriveranno, ma quando?), debiti non pagati verso soggetti non tesserati e una più generale situazione di precarietà economica che non fa ben sperare per il futuro.

 

*Questi i requisiti richiesti dalla FIR per la cessione del titolo sportivo, così come sono riportati nel Regolamento in vigore
3. La fusione tra soggetti affiliati diversi può avvenire alle seguenti condizioni:
a. i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe. Si dovrà tenere conto della vicinorietà degli affiliati, nonché del campionato o girone del campionato al quale gli stessi possono partecipare;
b. i soggetti affiliati che intendono fondersi tra loro devono, entro la data del 20 giugno di ogni anno, darne comunicazione al medesimo rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l’atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo che la fusione avvenga per incorporazione;
c. detti soggetti affiliati devono essere in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché debbono aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a loro carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale; 
d. ove la fusione avvenga per incorporazione, l’incorporante conserva integralmente la propria posizione sportiva, mentre la società incorporata perde integralmente la propria posizione sportiva;
e. ove la fusione avvenga mediante la costituzione di un nuovo soggetto affiliato, questo acquisisce l’anzianità di affiliazione del soggetto affiliato per primo ed i diritti sportivi del meglio classificato nell’ultimo campionato;
f. la fusione diventerà operativa solo dopo la delibera di approvazione, che interverrà entro sessanta giorni dalla data della richiesta e, comunque, prima dell’inizio dell’attività agonistica, da parte del Consiglio Federale;
g. non è in nessun caso consentita la fusione tra un soggetto affiliato ed un ente Scolastico;
h. delle fusioni e incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

*4. Il Consiglio Federale può autorizzare la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:
a. che la cessione sia a titolo totalmente gratuito;
b. che il soggetto affiliato cedente deve essere in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché debba aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale;
c. che la cessione sia incondizionata e permetta l’integrale subentro del soggetto cessionario nella posizione sportiva del soggetto affiliato cedente;
d. che i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe, o, salva motivata deroga da parte del Consiglio Federale, facente parte della medesima regione od area geografica;
e. che il soggetto affiliato che intende cedere il titolo sportivo deve darne comunicazione alla Federazione, entro la data del 20 giugno di ogni anno, rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l’atto costitutivo della società;
5. La cessione del titolo sportivo può essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Federale entro il 20 giugno di ogni anno.
6. In ogni caso non è ammessa la cessione di titolo sportivo da soggetto affiliato che abbia diritto di iscriversi, con la sua prima squadra, a campionati ad iscrizione libera.
7. In caso di radiazione, di insolvenza nei confronti della Federazione, di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati federali per rinuncia o per ritiro o per motivi disciplinari, la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa provincia o ad altra società sportiva facente parte della medesima regione o area geografica tenuto conto, in relazione alla categoria del titolo sportivo da assegnare:
a. della anzianità di iscrizione delle società;
b. del numero delle squadre iscritte dalle società nei campionati in ciascuna stagione sportiva, nelle tre precedenti;
c. dai risultati sportivi conseguiti nelle tre stagioni sportive precedenti;
d. della disponibilità di strutture sportive.
8. Nelle ipotesi di cui sopra, i giocatori sono svincolati di diritto dalle società di appartenenza.

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