Procedura tardiva e contenuto lesivo ritenuto “dubbio”. La Corte d’appello dà ragione al fischietto che torna disponibile
“La Corte Federale d’Appello, visto l’art. 75 del Regolameto di Giustizia, accoglie l’appello proposto da Alan Falzone avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 5 del 11 marzo 2015 e per l’effetto dichiara improcedibile il deferimento a carico del tesserato Alan Falzone e annulla la sanzione disciplinare comminata”. Traduciamolo in italiano corrente: la corte d’Appello FIR ha accolto il ricorso presentato dall’arbitro e cancellato la squalifica a lui inferta.
La Commissione di Appello Federale ha riconosciuto che è stato violato il termine di giorni 90 per l’avvio dell’azione disciplinare. Non solo: cosa probabilmente più importante è stata riconosciuta come “dubbia” la portata lesiva dei commenti che furono all’origine del suo caso.
Riavvolgiamo velocemente il nastro: nell’immadiato dopo-partita della finale scudetto tra Calvisano e Rovigo del 31 maggio 2014 Alan Falzone, arbitro FIR, scriveva privatamente a un amico un commento sulla direzione arbitrale del match e sulla condota del TMO. Questo conoscente ha pensato bene di rendere pubblico il contenuto del messaggio privato. Da qui sono iniziati i problemi per il fischietto che è stato sospeso e poi squalificato dopo un lunghisssimo iter fino alla fine di luglio. Ora l’appello vinto.
Falzone può quindi essere utlizzato immediatamente dalla FIR, come direttore di gara, assistente o TMO. L’arbitro, nonostante il lunghissimo stop, si è infatti tenuto aggiornato con i corsi previsti dal regolamento e ora deve solo affrontare i test fisici, ma per fare il TMO o anche l’assistente non serve una grandissima preparazione atletica. Ci auguriamo perciò di rivederlo subito in campo, magari già per l’ultima giornata dell’Eccellenza.
A QUESTO LINK IL DISPOSITIVO COMPLETO DELLA SENTENZA DATATO 14 APRILE E PUBBLICATO OGGI
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