Presentata una richiesta di estinzione del processo a Amore, Lorigiola, Zanovello e Innocenti
La Procura Generale dello Sport del CONI ha chiesto al Collegio di Garanzia di estinguere il procedimento disciplinare nei confronti di Roberto Zanovello, Gianni Amore, Fulvio Lorigiola e Marzio Innocenti, condannati (tranne quest’ultimo, i cui atti erano stati re-inviati) per la fuga di notizie in merito al Fondo di Solidarietà. Zanovello, Amore e Lorigiola era stati sanzionati sia in primo grado dal Tribunale FIR a ottobre che dalla Corte d’Appello a dicembre, che aveva parzialmente accolto i loro reclami. Di seguito il comunicato del CONI:
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, firmato dal Procuratore Generale dello Sport gen. Enrico Cataldi e dal Vice Procuratore Generale dello Sport avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), nonché nei confronti della Procura Federale FIR e dei sigg. Giovanni Amore, Fulvio Lorigiola, Roberto Zavonello e Marzio Innocenti (tesserati FIR).
Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d’Appello della FIR n. 1, s.s. 2017/2018, datata 5 dicembre 2017 e pubblicata il successivo 14 dicembre, resa nell’ambito del procedimento n. 15/2016 aperto dal Procuratore Federale FIR (da cui conseguiva il deferimento dei suddetti soggetti per aver violato gli artt. 20 e 24 R.d.G., 4, 5, 7 e 9 del Codice Etico FIR, e, per i soli tesserati Zanovello e Innocenti, con le aggravanti di cui all’art. 10, comma 1, lett. a, c. e g R.G.), la quale, in parziale accoglimento dell’appello degli incolpati, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, e, per l’effetto, ha rideterminato 4 mesi di interdizione ciascuno, in luogo dell’interdizione per 6 mesi, a carico dei sigg. Amore e Lorigiola, e di 1 anno e 6 mesi a carico del sig. Zanovello, per la violazione dell’art. 20, comma 2, R.G. FIR.
La Procura Generale chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti di tutti gli incolpati per il mancato rispetto, da parte del Tribunale Federale, del termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado; in via meramente gradata ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di annullare la decisione impugnata, prosciogliendo tutti gli incolpati, poiché non punibili, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia FIR.
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